Piano generale della vigilanza sugli alunni
La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico. Tale personale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico. Tale personale può essere
chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano,
dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per
violazione delle norme anti-infortunistiche), civile, amministrativo o patrimoniale che vanno
attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio
della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa ha fondamento nell’articolo 28 della Costituzione: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”. La giurisprudenza esclude la
legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a
rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se
condannata al risarcimento, l’Amministrazione può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento
attraverso la Corte dei Conti (danno erariale).
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